Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo 'status' soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione che l'aumento dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinato secondo criteri meramente soggettivi - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di legalità, di personalità della responsabilità penale e di difesa sociale - 'Petitum' oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Possibilità che la censura sia rivolta a parte della norma non applicabile nei giudizi 'a quibus' ovvero che sia richiesta una pronuncia additiva 'in malam partem' - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, e dell'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente nella parte in cui assegnano importanza prevalente allo status soggettivo del reo nel computo dei termini prescrizionali (stabilendo un prolungamento dei termini più cospicuo per i delinquenti recidivi, abituali o per tendenza) e prevedono che la maggior durata di tali termini, in caso di atti interruttivi della prescrizione, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, dunque secondo criteri meramente soggettivi. Infatti, entrambe le questioni presentano un petitum ancipite ed oscuro. Inoltre, qualunque interpretazione si voglia dare alla censura dei rimettenti, nel primo caso la questione non rileverebbe nei giudizi a quibus, ove a nessuno degli imputati è contestata la recidiva, mentre nella seconda ipotesi - avendo la censura lo scopo di estendere ai non recidivi gli effetti dell'allungamento dei termini di prescrizione - troverebbe applicazione il limite al sindacato di costituzionalità in malam partem delle norme penali.
- Il carattere oscuro ed ancipite del petitum rende la questione manifestamente inammissibile secondo le ordinanze, citate, n. 363/2005, n. 187/2004, n. 210/2002.