Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del giusto processo - 'Petitum' oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Motivazioni generiche in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina della prescrizione ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Non solo, infatti, il petitum è oscuro ed ancipite, ma la motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza è del tutto generica. Infatti, dalla motivazione dei rimettenti non è possibile comprendere perchè gli stessi ritengano irragionevole la norma transitoria, non nel senso di costituire un'illegittima eccezione a un principio generale dell'ordinamento (come sottolineato nella sentenza n. 393 del 2006), ma nel senso di costituire una deroga eccessivamente limitata a tale principio.
- V., citate, sentenze n. 72/2008 e n. 393/2006.