Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo 'status' soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 Cost., perché, prevedendo un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, introdurrebbe un'amnistia mascherata. Il richiamo all'istituto dell'amnistia è del tutto inconferente, posto che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, non presenta nessuna delle caratteristiche proprie di provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
- Sull'amnistia v., citata, sentenza n. 369/1988.