Sentenza 324/2008 (ECLI:IT:COST:2008:324)
Massima numero 32807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  30/07/2008;  Decisione del  30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32801  32802  32803  32804  32805  32806  32808  32809


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 Cost., perché, applicando la nuova disciplina della prescrizione ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, introdurrebbe un'amnistia mascherata. Il richiamo all'istituto dell'amnistia è del tutto inconferente, posto che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, non presenta nessuna delle caratteristiche proprie di provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore.

- Sull'amnistia v., citata, sentenza n. 369/1988.



Atti oggetto del giudizio

legge  05/12/2005  n. 251  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 79

Altri parametri e norme interposte