Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 Cost., perché, applicando la nuova disciplina della prescrizione ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, introdurrebbe un'amnistia mascherata. Il richiamo all'istituto dell'amnistia è del tutto inconferente, posto che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, non presenta nessuna delle caratteristiche proprie di provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
- Sull'amnistia v., citata, sentenza n. 369/1988.