Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Tale scelta è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del principio di ragionevolezza che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle aggravanti che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggior idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio. L'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e del bilanciamento di circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta; nonché in grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità.