Calamità pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai datori di lavoro e ai lavoratori privati o, in via alternativa, ai soli datori di lavoro privati - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona nonché del principio di uguaglianza - Questioni formulate in forma ancipite e indeterminatezza del 'petitum' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. I rimettenti, infatti, censurando la disposizione citata sia ove interpretata nel senso di conferire ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della temporanea sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, sia ove intesa nel senso che tale sospensione è concessa ai soli datori di lavoro privati, prospettano un petitum indeterminato e formulano la questione in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra contenuti normativi che, pur risultando diversi, sono prospettati contestualmente, senza alcuna subordinazione dell'uno rispetto all'altro.
- Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale formulate in via alternativa, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 449 e n. 122/2007, n. 362/2005.