Calamità pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro privati - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa - Ordinanza di rimessione carente di motivazione e volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore nonché inconferenza del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati. Invero, l'ordinanza di rimessione, con riferimento al parametro di cui all'art. 2 Cost., è carente di motivazione ed è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo.
- Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, v., citata, ordinanza n. 393/2007.
- Sulla non irragionevolezza della legge di interpretazione autentica ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, v., citate, ex multis, sentenze n. 74/2008, n. 234/2007, n. 274/2006.