Sentenza 326/2008 (ECLI:IT:COST:2008:326)
Massima numero 32819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  30/07/2008;  Decisione del  30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32814  32815  32816  32817  32818  32820  32821  32822  32823


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato - Ricorso della Regione Veneto - Censure proposte avverso disposizioni di decreto-legge prima della sua conversione - Assorbimento delle censure in quelle di identico tenore sollevate dalla stessa Regione con successivo ricorso, anche con riferimento al testo del decreto-legge risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le censure sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., con ricorso proposto prima della conversione del decreto-legge, devono intendersi assorbite in quelle, di identico tenore, sollevate con successivo ricorso avverso la disposizione quale risultante della legge di conversione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte