Sentenza 81/2023 (ECLI:IT:COST:2023:81)
Massima numero 45459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  21/03/2023;  Decisione del  21/03/2023
Deposito del 02/05/2023; Pubblicazione in G. U. 03/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45457  45458


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Molise - Disposizioni in stretta connessione funzionale con quella colpita da illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 036002).

Testo
È dichiarata costituzionalmente illegittima, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, il resto della legge reg. Molise n. 2 del 2022. L'art. 1, che riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, è infatti in rapporto di stretta connessione funzionale con la norma di copertura dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 2); l'art. 3 disciplina l'entrata in vigore dell'intera legge regionale; la Tabella A allegata, infine, è disposizione meramente descrittiva che si limita a evidenziare i debiti riconosciuti dal citato art. 1. (Precedenti: S. 209/2022 - mass. 45125 - 45126 - 45127; S. 200/2022 - mass. 44980; S. 217/2015 - mass. 38584; S. 68/2014 - mass. 37826).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  25/03/2022  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27