Sentenza 326/2008 (ECLI:IT:COST:2008:326)
Massima numero 32823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  30/07/2008;  Decisione del  30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32814  32815  32816  32817  32818  32819  32820  32821  32822


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e disciplina transitoria - Ricorso delle Regioni Veneto, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost., agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana, agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta. Le disposizioni censurate che riguardano l'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, non rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa, bensì nella materia - definita prevalentemente in base all'oggetto - «ordinamento civile», perché mirano a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private. Esse, inoltre, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza, poiché mirano ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, sicché, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza, rientrando così nella materia - definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza», tenuto anche conto della proporzionalità e della ragionevolezza di tale disciplina (accertate alla luce di uno scrutinio operato distintamente per le varie previsioni dell'articolo impugnato) e, quindi, della sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza; infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disposizioni finora considerate e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa.

- In materia di "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze nn. 63 e 51/2008 e nn. 452, 401, 303 e 38/2007 e ordinanza n. 421/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 13  co. 

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte