Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Modifiche normative - Valutazione di non idoneità delle prove scritte - Applicabilità delle nuove norme ai bandi di concorso emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e non anche ai concorsi in corso di espletamento alla stessa data - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione ed impropria richiesta di intervento interpretativo - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 11 dello stesso decreto "si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio". Invero, da un lato, la motivazione dell'ordinanza di rimessione sull'inapplicabilità della nuova disciplina alle procedure in corso e, soprattutto, sulla inesistenza di un già vigente, generale obbligo di motivazione degli atti concorsuali, è carente, risolvendosi in un generico richiamo alla giurisprudenza, dall'altro, la questione si risolve nella impropria richiesta di un intervento interpretativo di competenza dei remittenti.