Sentenza 82/2023 (ECLI:IT:COST:2023:82)
Massima numero 45539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  21/02/2023;  Decisione del  21/02/2023
Deposito del 02/05/2023; Pubblicazione in G. U. 03/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45540


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme regionali - Impossibilità di una affermazione apodittica - Necessità che le clausole di invarianza finanziaria siano corredate dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo nella parte in cui, per interventi volti alla promozione del mototurismo, non accompagna la previsione della clausola di invarianza finanziaria con la relazione tecnica e i relativi allegati richiesti dalla disciplina statale). (Classif. 036005).

Testo

La legge regionale deve essere corredata, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, dalla relazione tecnica e dei relativi allegati, anche laddove introduca una clausola di invarianza finanziaria, in quanto quest'ultima non può tradursi in una mera clausola di stile. Laddove, infatti, la nuova spesa sia ritenuta sostenibile senza ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma deve essere corredata da un'adeguata dimostrazione economico-contabile, consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura. (Precedente: S. 115/2012).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, l'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che ha previsto nuovi interventi senza l'apposita relazione tecnica e i relativi allegati, così compromettendo la necessaria quantificazione della copertura finanziaria. La relazione tecnica, infatti, è chiamata a quantificare le entrate e gli oneri introdotti, individuando le relative coperture e specificando, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  11/03/2022  n. 4  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 17    co. 3