Sentenza 330/2008 (ECLI:IT:COST:2008:330)
Massima numero 32830
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  30/07/2008;  Decisione del  30/07/2008
Deposito del 01/08/2008; Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Massime associate alla pronuncia:  32829


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa - Delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Non riconducibilità delle opinioni espresse dal senatore all'esercizio della funzione parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

Testo

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico di un proprio componente costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullatala la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007. Premesso che per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - alla quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare, nel caso di specie difetta il nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal senatore nell'articolo di stampa, oggetto del procedimento penale, e qualsivoglia atto parlamentare, non potendo il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, valere in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

- Sul nesso funzionale ai fini dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 10 e 11/2000.

- Sull'inidoneità della inerenza delle dichiarazioni a temi dibattuti in Parlamento ad integrare il nesso funzionale, v., citate, le sentenze nn. 152, 166 e 302/2007.

- Sulla funzionalizzazione della insindacabilità alla tutela delle prerogative delle Camere e sulla impossibilità di ridurre detta garanzia a privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare, v., citata, sentenza n. 120/2004.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  30/01/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte