Procedimento civile - Intervento di terzo in giudizio - Facoltà consentita fino a che non vengano precisate le conclusioni - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione, in caso di intervento di terzo, del dovere del giudice di fissare una nuova udienza di trattazione - Dedotta lesione del diritto di difesa, dei principi del contradditorio e di parità delle parti processuali - Questione espressa in forma ipotetica e contraddittoria e mancanza di motivazione della questione subordinata - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dall'art. 183 del medesimo codice e, in subordine, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ. Invero, la questione principale è espressa in forma ipotetica e contraddittoria, mentre la questione proposta in via subordinata considera, senza alcuna motivazione al riguardo, indiscutibile l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., spetta la facoltà di avanzare istanze istruttorie. Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente nella possibilità di fissare una nuova udienza in caso d'intervento, si pone in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma impugnata.
- V., citata, ordinanza n. 215/2005.