Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 - Inammissibilità anche «nel caso in cui, a seguito della rinnovazione del dibattimento disposta prima di tale entrata in vigore, sia stata acquisita o scoperta, così da poter essere acquisita, una prova nuova e decisiva» - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, nonché della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la scelta legislativa sottesa alla norma transitoria - di impedire la prosecuzione degli appelli (contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace) introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma, anche quando fosse già stata acquisita o individuata una nuova prova decisiva, a seguito di rinnovazione del dibattimento - non può reputarsi manifestamente irragionevole, trovando giustificazione nell'intento di evitare che l'imputato, già prosciolto in primo grado, possa essere condannato a seguito di appello che risulterebbe comunque inammissibile in base alla disciplina a regime. Né sussiste la violazione del principio della ragionevole durata del processo, dovendosi escludere che la norma transitoria oggetto di scrutinio determini, in via generale, un allungamento dei tempi necessari per la definizione del procedimento
- Sulla discrezionalità del legislatore di regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti, vedi citate, ex plurimis, sentenze n. 219/2004 e n. 381/2001; ordinanza n. 455/2006.
- Con riferimento alle altre questioni di costituzionalità concernenti la legge n. 46 del 2006, vedi citate, sentenze n. 26 e 320/2007.