Ordinanza 334/2008 (ECLI:IT:COST:2008:334)
Massima numero 32840
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/10/2008;  Decisione del  08/10/2008
Deposito del 08/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Diritti inviolabili dell'uomo - Malato in stato vegetativo permanente - Interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale - Sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 2007 affermativa del principio di diritto della concedibilità dell'autorizzazione in presenza di determinate condizioni - Decreto della Corte d'Appello di Milano del 25 giugno 2008, nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 88 del 2008, con il quale sono state richiamate, condivise e rese operative le determinazioni della Corte di cassazione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica - Denunciato esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di attribuzioni proprie del potere legislativo, con esorbitanza dai limiti del potere giudiziario e violazione del principio di soggezione dei giudici alla legge - Insussistenza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità dei ricorsi.

Testo

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano in relazione, rispettivamente, alla sentenza n. 21748 del 2007 e al decreto 25 giugno 2008 che, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore. Posto che, per giurisprudenza costituzionale costante, l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste solo se sia contestata la riconducibilità della decisione alla funzione giurisdizionale o si lamenti il superamento dei limiti che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali, e posto che tale conflitto non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, nella specie non si rilevano elementi atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che può, in ogni momento, adottare una specifica normativa in materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti.

- Sulla legittimazione passiva al conflitto della Corte di cassazione e della Corte d'appello v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 44/2005.

- Sulle condizioni di ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007 e ordinanza n. 359/1999.



Atti oggetto del giudizio

sentenza della Corte di cassazione - sez. I civ.  16/10/2007  n.   art.   co. 

 25/06/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1957  n. 87  art. 37    co. 4