Sentenza 335/2008 (ECLI:IT:COST:2008:335)
Massima numero 32842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
08/10/2008; Decisione del
08/10/2008
Deposito del 10/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Titolo
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Lamentata irragionevole imposizione all'utente dell'obbligo di pagamento in mancanza di controprestazione - Eccepita inammissibilità della questione per incoerenza della stessa - Prospettazione di rilievo da esaminare congiuntamente al merito.
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Lamentata irragionevole imposizione all'utente dell'obbligo di pagamento in mancanza di controprestazione - Eccepita inammissibilità della questione per incoerenza della stessa - Prospettazione di rilievo da esaminare congiuntamente al merito.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per incoerenza, avendo essa ad oggetto una norma che è diretta proprio ad eliminare la disuguaglianza fra chi beneficia della depurazione e chi no. Tale eccezione, allegando la ragionevolezza della norma, si risolve in un rilievo sull'infondatezza della questione e non può, quindi, essere esaminata in via preliminare, separatamente dal merito della questione medesima.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per incoerenza, avendo essa ad oggetto una norma che è diretta proprio ad eliminare la disuguaglianza fra chi beneficia della depurazione e chi no. Tale eccezione, allegando la ragionevolezza della norma, si risolve in un rilievo sull'infondatezza della questione e non può, quindi, essere esaminata in via preliminare, separatamente dal merito della questione medesima.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/01/1994
n. 36
art. 14
co. 1
legge
31/07/2002
n. 179
art. 28
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte