Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Lamentata irragionevole imposizione all'utente dell'obbligo di pagamento in mancanza di controprestazione - Limitazione dello scrutinio alla sola quota della tariffa unitaria del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione, oggetto della richiesta di rimborso nei giudizi 'a quibus'.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, deve essere limitata alla sola quota dell'unitaria tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione, giacché solo di tale quota è stato chiesto il rimborso nei giudizi a quibus.