Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa - Irragionevole previsione della imposizione dell'obbligo di pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle altre censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo originario, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Stante la identità della disposizione censurata con quella risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, posto che mentre la prima prevede che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, la seconda ne prevede la destinazione a un fondo vincolato per l'attuazione del piano d'àmbito, valgono le medesime ragioni che hanno giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima.