Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme regionali - Spese facoltative pluriennali a carattere continuativo - Necessità di una immediata quantificazione - Esclusione - Possibilità di quantificare il relativo onere annuo nelle leggi di bilancio dei singoli esercizi (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo che ha previsto interventi a sostegno del mototurismo senza quantificare immediatamente le spese pluriennali a carattere continuativo, facoltative e non obbligatorie). (Classif. 036005).
Le spese pluriennali a carattere continuativo, facoltative e non obbligatorie, introdotte da disposizioni regionali non necessitano di una immediata quantificazione, in quanto l'onere annuale può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Resta fermo che la loro attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 19 della legge n. 196 del 2009, dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, che prevede interventi volti alla diffusione del mototurismo con mezzi ecologici, idonei al trasporto dei disabili e sicuri. La disposizione impugnata introduce spese facoltative e non obbligatorie per le quali, in aderenza all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che viene espressamente richiamato dalla legge regionale e che costituisce disposizione specificativa dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'onere annuo può essere quantificato con la legge di bilancio dei singoli esercizi. Qualunque sua attuazione dovrà, invece, essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). (Precedenti: S. 57/2023 - mass.45445; S. 48/2023 - mass.45377; S. 226/2021 - mass.44387).