Sentenza 335/2008 (ECLI:IT:COST:2008:335)
Massima numero 32846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/10/2008;  Decisione del  08/10/2008
Deposito del 10/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32841  32842  32843  32844  32845


Titolo
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Intervenuta abrogazione e sostituzione, con norma di analogo contenuto, della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale 'in parte qua', in via consequenziale.

Testo

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi», comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, anche dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato e sostituito il citato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, come modificato dalla legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 155  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27