Processo penale - Prove - Registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale - Possibilità per il difensore dell'imputato di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. In caso di incidente cautelare, il pubblico ministero può depositare, a supporto della richiesta di misura restrittiva della libertà personale, non le registrazioni ma solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In effetti, l'ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria: l'accesso diretto alle registrazioni può essere, infatti, necessario per valutare l'effettivo significato probatorio, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché risultano spesso rilevanti le pause, l'intonazione della voce etc.. In assenza della trascrizione di un perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero: la possibilità per quest'ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura. La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti sono soddisfatti da una pronuncia di accoglimento limitata alla mancata previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni e di estrarne copia. La soluzione riferita ad una procedura di deposito successiva all'esecuzione del provvedimento non è necessaria per la garanzia dell'interesse difensivo e si risolverebbe in una regola processuale nuova ed anomala.
-Sul fatto che il diritto di accedere alle registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia v., citata, sentenza n. 192/1997.