Sentenza 337/2008 (ECLI:IT:COST:2008:337)
Massima numero 32848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/10/2008;  Decisione del  08/10/2008
Deposito del 10/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32849  32850


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalità di rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione poiché proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo - Reiezione.

Testo

Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiché asseritamente proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo, e comunque in mancanza della prova scritta richiesta dall'art. 186-ter cod. proc. civ. Difatti, il rimettente ha esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, esaurendo in tal modo un apprezzamento che gli compete in via esclusiva, e che è a sua volta finalizzato alla necessaria ed immediata applicazione della norma di legge su cui cade il dubbio di legittimità costituzionale.

Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 219/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/05/2002  n. 7  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte