Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalità di rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione poiché proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo - Reiezione.
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiché asseritamente proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo, e comunque in mancanza della prova scritta richiesta dall'art. 186-ter cod. proc. civ. Difatti, il rimettente ha esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, esaurendo in tal modo un apprezzamento che gli compete in via esclusiva, e che è a sua volta finalizzato alla necessaria ed immediata applicazione della norma di legge su cui cade il dubbio di legittimità costituzionale.
Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 219/2008.