Sentenza 337/2008 (ECLI:IT:COST:2008:337)
Massima numero 32849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/10/2008; Decisione del
08/10/2008
Deposito del 10/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalità di rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza in quanto l'eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti nel giudizio a quo - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalità di rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza in quanto l'eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti nel giudizio a quo - Reiezione.
Testo
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto un eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti concreti nel giudizio a quo, poiché «resterebbe in vita» il provvedimento dirigenziale con cui la Regione avrebbe introdotto in via amministrativa un criterio di rimborso equivalente a quello sancito legislativamente dalla disposizione impugnata. Infatti, quand'anche sia corretta la premessa da cui muove la Regione in ordine alla attuale operatività del predetto provvedimento dirigenziale, già annullato dal giudice amministrativo in primo grado, resta pur sempre certo che un effetto concreto sul processo principale deriverebbe in via immediata dalla cessazione dell'efficacia della norma avente forza di legge, con conseguente riespansione dei poteri dell'Autorità giudiziaria nei confronti del mero provvedimento amministrativo, seppur di identico contenuto.
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto un eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti concreti nel giudizio a quo, poiché «resterebbe in vita» il provvedimento dirigenziale con cui la Regione avrebbe introdotto in via amministrativa un criterio di rimborso equivalente a quello sancito legislativamente dalla disposizione impugnata. Infatti, quand'anche sia corretta la premessa da cui muove la Regione in ordine alla attuale operatività del predetto provvedimento dirigenziale, già annullato dal giudice amministrativo in primo grado, resta pur sempre certo che un effetto concreto sul processo principale deriverebbe in via immediata dalla cessazione dell'efficacia della norma avente forza di legge, con conseguente riespansione dei poteri dell'Autorità giudiziaria nei confronti del mero provvedimento amministrativo, seppur di identico contenuto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/05/2002
n. 7
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte