Sentenza 338/2008 (ECLI:IT:COST:2008:338)
Massima numero 32851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  08/10/2008;  Decisione del  08/10/2008
Deposito del 10/10/2008; Pubblicazione in G. U. 15/10/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati per delitti indicati dall'art. 4-'bis', dell'ordinamento penitenziario - Condizioni per l'ammissione al regime di semilibertà - Necessità che siano stati espiati i due terzi della pena, anche qualora il residuo non ecceda i tre anni - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza a fronte della possibilità di accedere, nella medesima situazione, al regime più favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale - Esclusione - Infondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede i tre anni. Invero, posto che secondo il rimettente la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto, a parità di pena da scontare, consente ai condannati per reati compresi nell'elenco dell'art. 4-bis legge cit. di accedere al regime più favorevole dell'affidamento in prova, ma non a quello, meno favorevole della semilibertà, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (recante modifiche all'art. 656 cod. proc. pen. ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.), non sussiste una completa parificazione dei due istituti in questione. Infatti, la diversa disciplina, che aggrava la posizione dei condannati per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 4-bis rispetto agli altri, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova, non è irragionevole in quanto trova una doppia giustificazione, frutto di fattori convergenti: in positivo, nella maggiore gravità dei delitti indicati nella norma; in negativo, nell'impossibilità di una ragionevole previsione che il soggetto non commetterà altri reati.

- Sulla non omogeneità del regime dell'affidamento in prova e della semilibertà v., citata, sentenza n. 100/1997.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 50  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte