Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Procedimento di riesame - Avviso della data fissata per l'udienza - Notificazione alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento sotto diversi profili, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso. Dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende, infatti, che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero e all'indagato, stante la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte. Ne consegue, pertanto, che colui il quale venga offeso dal reato è privo del diritto alla prova che l'art. 190 cod. proc. pen. limita esclusivamente alle parti, ragione per cui deve escludersi che la persona offesa - a differenza del pubblico ministero, dominus delle indagini e figura preposta istituzionalmente alla raccolta delle prove - possa interloquire in merito al sequestro probatorio, diretto appunto ad assicurare il mantenimento delle fonti di prova. L'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché la discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, esclude, pertanto, che la notifica alla persona offesa della data dell'udienza di riesame del sequestro probatorio sia costituzionalmente imposta.
- Sui rapporti tra azione civile e processo penale, v. citate: sentenze nn. 443/1990, 171/1982 e 166/1975; ordinanza n. 124/1999, nelle quali la Corte ha affermato che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale». V. pure citate sentenze nn. 353/1994 e 192/1991, nelle quali si e' ribadito che «l'assetto generale del nuovo processo e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo».
- Sull'estensione delle facoltà e poteri della persona offesa, v. sentenze citate nn. 413/1994 e 353/1991.