Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita (nella specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap, in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all'oggetto del giudizio a quo). (Classif. 112005).
Perché si proceda al sindacato di costituzionalità della legge è anzitutto necessario che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé. (Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44378; S. 253/2019 - mass. 41927; S. 177/2018 - mass. 40191).
(Nella specie sono dichiarate manifestamente inammissibili - in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all'oggetto del giudizio a quo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dal Giudice di pace di La Spezia in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, Cost., dell'art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo. L'art. 9, comma 2, prevede che le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66 per cento, mentre il comma 12 del medesimo articolo stabilisce che alle università non statali legalmente riconosciute siano attribuiti, al fine di garantire ad esse una adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti, specifici incentivi commisurati all'impegno degli atenei per il diritto allo studio. Il giudice a quo, nel caso al suo esame, deve fare applicazione del comma 2 dell'art. 9, che prevede l'esonero e non del comma 12 che stabilisce i contributi alle università per far fronte alle richieste degli studenti. L'ordinanza di rimessione, inoltre, non indica a quanto ammonterebbero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l'università avrebbe accesso a tali fondi e, quindi, solo in termini eventuali ed ipotetici, la rimozione della norma censurata potrebbe riverberarsi sulle sorti del procedimento principale). (Precedenti: O. 38/2012 - mass. 36114; O. 337/2011 - mass. 36008)