Sentenza 342/2008 (ECLI:IT:COST:2008:342)
Massima numero 32856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  20/10/2008;  Decisione del  20/10/2008
Deposito del 23/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32857  32858  32859


Titolo
Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalità per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facoltà attribuita ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la medesima disposizione - Estinzione del giudizio.

Testo

La rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007 (avente ad oggetto le modalità per la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici), proposto con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la Regione Abruzzo ha abrogato la disposizione censurata con l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  01/10/2007  n. 34  art. 74  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25  

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 7  lett. c) e d)

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 7  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 10    co. 3  

protocollo di Kyoto  11/12/1997  n.   art.   

legge  01/06/2002  n. 120  art.   

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.   

direttiva CE  05/04/2006  n. 32  art.