Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della denuncia di inizio attività corredata della relativa documentazione - Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti per mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale concernente il testo originario dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Difatti, successivamente alla proposizione dell'impugnativa, la disposizione censurata (che inizialmente assoggettava i depositi di GPL di nuova installazione alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito), è stata sostituita ad opera dell'art. 39 della legge n. 34 del 2007 (che prevede l'obbligo di inoltrare semplice comunicazione all'ufficio urbanistico del comune di competenza per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc). Per effetto della sopravvenienza di tale disposizione, la cui efficacia retroagisce al momento di entrata in vigore della legge novellata, sono venuti meno i motivi della controversia e l'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ad ottenere una pronuncia con riguardo al testo originario del citato art. 2, comma 2, tanto più che non consta che esso abbia avuto medio tempore applicazione.