Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale, lesione del principio di libertà di iniziativa economica e della competenza statale in materia di concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell'art. 39 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. La doglianza del ricorrente, secondo cui la disposizione novellata (che sostituisce, per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc., l'obbligo di denuncia di inizio attività con quello di semplice comunicazione) lascerebbe comunque intatta l'onerosa necessità di produrre una corposa documentazione a corredo della comunicazione, muove, infatti, da un inesatto presupposto interpretativo.