Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c. - Controlli dell'assessorato regionale della sanità tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalità e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La disposizione impugnata non deroga, infatti, alle norme tecniche previste dalla disciplina statale poiché la legislazione regionale impone di osservare la normativa statale di settore; non tocca il potere dello Stato di emanare le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di deposito di GPL, né pone una disciplina diversa ed ulteriore rispetto a quella fissata in tema di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL, dalla normativa statale.