Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 72 del 2008 ha dichiarato infondata la medesima questione, considerando ragionevole la scelta operata - che mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della novella, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela l'efficienza del processo e salvaguarda i diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale - e il rimettente non fornisce alcun argomento diverso o ulteriore rispetto a quelli già esaminati nel citato precedente.
-V., citata, sentenza n. 72 del 2008.