Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Eccepita inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione, per non aver il rimettente chiarito il contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente società sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia, in quanto è del tutto pacifica l'avvenuta erogazione delle somme previste dalla specifica disciplina collettiva.