Ordinanza 344/2008 (ECLI:IT:COST:2008:344)
Massima numero 32862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
20/10/2008; Decisione del
20/10/2008
Deposito del 23/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione dei principi di tutela della famiglia e di pari opportunità di accesso al lavoro - Genericità dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione dei principi di tutela della famiglia e di pari opportunità di accesso al lavoro - Genericità dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento agli artt. 4 e 31 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Infatti è del tutto apodittico il riferimento agli artt. 4 e 31 della Costituzione, che si esaurisce in un vago richiamo ai principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, ed alla tutela della famiglia.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento agli artt. 4 e 31 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Infatti è del tutto apodittico il riferimento agli artt. 4 e 31 della Costituzione, che si esaurisce in un vago richiamo ai principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, ed alla tutela della famiglia.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1969
n. 153
art. 12
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 48
co. 2
decreto legislativo
23/12/1999
n. 505
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte