Ordinanza 344/2008 (ECLI:IT:COST:2008:344)
Massima numero 32863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
20/10/2008; Decisione del
20/10/2008
Deposito del 23/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per il diverso trattamento riservato alle somme erogate per la frequenza delle scuole di infanzia - Inidoneità del tertium comparationis evocato - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per il diverso trattamento riservato alle somme erogate per la frequenza delle scuole di infanzia - Inidoneità del tertium comparationis evocato - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Invero, premesso che è appropriato il riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a confronto, risulta giustificato il diverso regime contributivo previsto per le differenze esistenti tra le situazioni stesse. Inoltre, a prescindere dalla discrezionalità del legislatore nell'assecondare esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato, il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo di favore stabilito dalla normativa censurata rende quest'ultima intrinsecamente inidonea a fungere da tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Invero, premesso che è appropriato il riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a confronto, risulta giustificato il diverso regime contributivo previsto per le differenze esistenti tra le situazioni stesse. Inoltre, a prescindere dalla discrezionalità del legislatore nell'assecondare esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato, il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo di favore stabilito dalla normativa censurata rende quest'ultima intrinsecamente inidonea a fungere da tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi.
- Sulla inidoneità della normativa censurata a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi, v. citata ordinanza n. 178 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1969
n. 153
art. 12
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 48
co. 2
decreto legislativo
23/12/1999
n. 505
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte