Ordinanza 344/2008 (ECLI:IT:COST:2008:344)
Massima numero 32863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  20/10/2008;  Decisione del  20/10/2008
Deposito del 23/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32861  32862


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per il diverso trattamento riservato alle somme erogate per la frequenza delle scuole di infanzia - Inidoneità del tertium comparationis evocato - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. mod., e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia. Invero, premesso che è appropriato il riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a confronto, risulta giustificato il diverso regime contributivo previsto per le differenze esistenti tra le situazioni stesse. Inoltre, a prescindere dalla discrezionalità del legislatore nell'assecondare esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato, il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo di favore stabilito dalla normativa censurata rende quest'ultima intrinsecamente inidonea a fungere da tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi.

- Sulla inidoneità della normativa censurata a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi, v. citata ordinanza n. 178 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/04/1969  n. 153  art. 12  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 48  co. 2

decreto legislativo  23/12/1999  n. 505  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte