Credito agrario - Norme della Regione siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Denunciata difformità dai principi del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e di responsabilità contrattuale, nonché lamentato contrasto con il principio di uguaglianza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali o statutari asseritamente violati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». Le ordinanze di rimessione difettano, invero, di adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione nonché della indicazione dei parametri costituzionali che si assumono violati; indicazione tanto più necessaria in quanto la questione concerne una legge di una regione a statuto speciale e non risulta dedotto alcunché circa la possibile estensione anche alla Regione siciliana delle disposizioni costituzionali relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Su analoga questione, v. ordinanza n. 339 del 2006.