Sentenza 84/2023 (ECLI:IT:COST:2023:84)
Massima numero 45464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 04/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45465  45466  45467  45468  45469


Titolo
Impiego pubblico - In genere - Trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici - Riconducibilità alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di alterare le regole dei rapporti privati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato si applica ai lavoratori inseriti in apposito elenco regionale, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito). (Classif. 131001).

Testo

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 -mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622).

I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004 - mass. 28728).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e e l, Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q, dello statuto, l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 si applica ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», poiché, riguardando una platea di soggetti il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli e non soltanto in virtù di un contratto di lavoro, produce un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale. Essa, inoltre, viola il principio dell'obbligo di copertura della spesa, poiché la prevista stabilizzazione comporta oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati e, pertanto, una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori. In violazione del medesimo principio essa prevede anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. È, altresì, violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in essa previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri. Presentando i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi previsti e della relativa copertura, la disposizione impugnata incide negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico). (Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45234, S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  15/04/2021  n. 9  art. 36  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Altri parametri e norme interposte