Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 Cost., i primi nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, e il secondo ove prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma sia dichiarato inammissibile; inoltre, la sentenza n. 320 del 2007 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 oggi censurato, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e l'art. 10, comma 2, che prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma. Conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus.
-V., citate, sentenze n. 320 e n. 26/2007.