Ordinanza 349/2008 (ECLI:IT:COST:2008:349)
Massima numero 32868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  20/10/2008;  Decisione del  20/10/2008
Deposito del 23/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Modifiche normative applicabili anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione del diritto di difesa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., il primo, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, il secondo, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata un vigore della riforma sia dichiarato inammissibile: di conseguenza, appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus.

-V., citata, sentenza n. 26/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte