Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Impossibilità di attingere elementi di conoscenza dal fascicolo di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza introduttiva - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli artt, 1, 3, 4, 8, commi 1, lett. e), f), h) e i), e 2, 9, commi 1, lett. c), e 2, 12, della Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Posto che l'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità delle censurate disposizioni ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilità (risultando peraltro preclusa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, l'acquisizione di elementi di conoscenza attingendo direttamente al fascicolo di causa), il pur ampio andamento argomentativo in tema di rilevanza sviluppato dal giudice rimettente ha fornito solo generiche indicazioni in ordine agli effetti delle disposizioni impugnate sulle situazioni giuridiche vantate dalle parti, omettendo la doverosa descrizione delle specifiche violazioni asseritamente riscontrate.
- Sulla carenza di motivazione della rilevanza per insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citt. ordinanze nn. 224, 223, 217, 210 e 174 del 2008; n. 251 del 2007, n. 303 e n. 164 del 2006.