Sentenza 350/2008 (ECLI:IT:COST:2008:350)
Massima numero 32870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/10/2008;  Decisione del  22/10/2008
Deposito del 24/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32869  32871  32872  32873  32874  32875


Titolo
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Applicabilità retroattiva - Lamentata incidenza sui princìpi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata, nonché violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza - Omessa specificazione, da parte del rimettente, dei requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Il rimettente non ha, infatti, specificato se e quali fossero i requisiti igienico - sanitari, accertati in concreto come mancanti, richiesti per i centri di telefonia mobile. Tale omessa specificazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 8  co. 1

legge della Regione Lombardia  03/03/2006  n. 6  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 2  

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 3  

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 4  

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 25