Sentenza 350/2008 (ECLI:IT:COST:2008:350)
Massima numero 32871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/10/2008; Decisione del
22/10/2008
Deposito del 24/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Titolo
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, "nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio" - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, "nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio" - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Testo
E'costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, che ascrive la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa alla materia del commercio, mentre questa si riferisce all'attività di 'servizio di comunicazione elettronica' come prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di tali centri, che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.
E'costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, che ascrive la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa alla materia del commercio, mentre questa si riferisce all'attività di 'servizio di comunicazione elettronica' come prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di tali centri, che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.
- Sui criteri per determinare esattamente i criteri per la ripartizione delle competenze tra legislazione statale e legislazione regionale v. le citate sentenze n. 450 e n. 411 del 2006, n. 319 e n. 30 del 2005 n. 449 del 2006 e n. 285 del 2005, n. 165 del 2007, n. 430 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 2
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 3
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 4
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 25