Sentenza 350/2008 (ECLI:IT:COST:2008:350)
Massima numero 32874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/10/2008; Decisione del
22/10/2008
Deposito del 24/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Titolo
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Testo
E'costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge di uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima entro un atto da tale data, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio e, pertanto, contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.
E'costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge di uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima entro un atto da tale data, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio e, pertanto, contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
03/03/2006
n. 6
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 2
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 3
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 4
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 25