Sentenza 352/2008 (ECLI:IT:COST:2008:352)
Massima numero 32880
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FLICK  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/10/2008;  Decisione del  22/10/2008
Deposito del 24/10/2008; Pubblicazione in G. U. 29/10/2008
Massime associate alla pronuncia:  32881  32882


Titolo
Regione siciliana - Presidente della Regione - Condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere dal 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nel nuovo assetto statutario determinato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 - Denunciata lesione della sfera di competenza costituzionale garantita alla Regione siciliana in materia di status del Presidente - Esclusione - Compatibilità della prevista sospensione dalla carica anche con la nuova forma di governo regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

Testo

Spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Pur se la legge costituzionale n. 2 del 2001, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall'attribuzione a tale organo di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione, deve escludersi che la scelta operata dal legislatore costituzionale incida sulla perdurante applicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 al Presidente della Regione Sicilia, posto che le misure previste da tale disposizione - incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi - mirano a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, dovendosi altresì ritenere, con riferimento alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990, che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore non è irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo, finalità, queste, che risultano compatibili anche nel nuovo assetto statutario, e non potendo neanche desumersi la incompatibilità della sospensione obbligatoria con tale assetto dal diverso grado di legittimazione che il vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente sospeso, avrebbe rispetto a quest'ultimo, in quanto l'intervento di quell'organo, lungi dal risultare incompatibile con l'attuale forma di governo regionale, è, anzi, specificamente contemplato dallo statuto siciliano, e anzi la stessa Regione ha adottato, dopo il 2001, norme che prevedono l'applicabilità della indicata disposizione sia ai deputati regionali che al Presidente.

- sulla rilevanza della previsione della elezione diretta del Presidente della regione, v. sentenze n. 2 del 2004, 372 del 2004, 12 del 2006.

- sull'art. 15 della legge n. 55 del 1990, v., citate, sentenze n. n. 218 e n. 288 del 1993, n. 407 del 1992, n. 141 del 1996, n. 118 e n. 184 del 1994, n. 206 del 1999.

- in particolare, sulla sospensione obbligatoria dalla carica, v., citate, sentenze n. 288 del 1993 e n. 25 del 2002.



Atti oggetto del giudizio

 29/01/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 8

statuto regione Sicilia  art. 9

statuto regione Sicilia  art. 10

Altri parametri e norme interposte