Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani non indigenti (carenti di forme di assistenza garantite in àmbito comunitario oppure da accordi bilaterali o multilaterali) soggiornanti all'estero per ragioni diverse dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio - Omessa previsione nelle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non è applicabile alle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione, nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. Posto che l'articolo 32, comma primo, della Costituzione «garantisce cure gratuite agli indigenti» e che, per costoro, l'insufficienza delle condizioni economiche, unitamente alla mancata previsione del diritto di ottenere il rimborso delle spese necessarie, potrebbe determinare l'impossibilità di procurarsi le indispensabili prestazioni sanitarie e risolversi, quindi, in un pregiudizio diretto e immediato del diritto alla salute, non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell'intervento terapeutico, il costo di quest'ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo.
- In relazione all'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengano alle categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore, v. la citata sentenza n. 309 del 1999.
- Sul rapporto tra tutela della salute e risorse finanziarie disponibili v., oltre alla citata sentenza n. 309 del 1999, le sentenze n. 455 del 1990; n. 267 del 1998; n. 509 del 2000; n. 252 del 2001; n. 432 del 2005.