Sentenza 356/2008 (ECLI:IT:COST:2008:356)
Massima numero 32890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
22/10/2008; Decisione del
22/10/2008
Deposito del 31/10/2008; Pubblicazione in G. U. 05/11/2008
Titolo
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali ivi previste - Avvisi di accertamento concernenti gli anni di imposta 2000 e 2001 - Ritenuta violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. - Tempestiva notificazione degli avvisi di accertamento in relazione ai suddetti anni di imposta - Difetto di rilevanza della questione per non applicabilità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali ivi previste - Avvisi di accertamento concernenti gli anni di imposta 2000 e 2001 - Ritenuta violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. - Tempestiva notificazione degli avvisi di accertamento in relazione ai suddetti anni di imposta - Difetto di rilevanza della questione per non applicabilità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevate per asserita violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento agli anni d'imposta 2000 e 2001. Infatti, la notificazione degli avvisi di accertamento relativi a tali anni è stata tempestivamente effettuata in data 10 ottobre 2005, cioè entro l'originario termine di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e non nel termine prorogato previsto dalla norma denunciata, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione, in riferimento agli anni d'imposta suddetti, della norma censurata.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevate per asserita violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento agli anni d'imposta 2000 e 2001. Infatti, la notificazione degli avvisi di accertamento relativi a tali anni è stata tempestivamente effettuata in data 10 ottobre 2005, cioè entro l'originario termine di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e non nel termine prorogato previsto dalla norma denunciata, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione, in riferimento agli anni d'imposta suddetti, della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 10
co.
24/12/2002
n. 282
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte