Sentenza 356/2008 (ECLI:IT:COST:2008:356)
Massima numero 32891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
22/10/2008; Decisione del
22/10/2008
Deposito del 31/10/2008; Pubblicazione in G. U. 05/11/2008
Titolo
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali - Asserita irragionevolezza della disposizione denunciata - Prospettazione della questione con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto di impugnazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali - Asserita irragionevolezza della disposizione denunciata - Prospettazione della questione con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto di impugnazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dato che il rimettente denuncia l'irragionevolezza della disposizione solo in quanto quest'ultima proroga i termini per la notificazione dell'accertamento che non scadono nel 2003; ma poiché, nella specie, il giudizio a quo ha ad oggetto un avviso di accertamento dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA notificato in data 27 dicembre 2005 e riguardante l'anno d'imposta 1998, con termine per la notificazione dell'accertamento avente originariamente scadenza - ai sensi dei citati artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - proprio nel 2003 (anno di entrata in vigore della disposizione censurata), cioè nel quarto anno successivo a quello (1999) in cui è stata presentata la dichiarazione, la dedotta irragionevolezza non rileva nel giudizio a quo, in quanto prospettata con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto dell'impugnazione del contribuente.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dato che il rimettente denuncia l'irragionevolezza della disposizione solo in quanto quest'ultima proroga i termini per la notificazione dell'accertamento che non scadono nel 2003; ma poiché, nella specie, il giudizio a quo ha ad oggetto un avviso di accertamento dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA notificato in data 27 dicembre 2005 e riguardante l'anno d'imposta 1998, con termine per la notificazione dell'accertamento avente originariamente scadenza - ai sensi dei citati artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - proprio nel 2003 (anno di entrata in vigore della disposizione censurata), cioè nel quarto anno successivo a quello (1999) in cui è stata presentata la dichiarazione, la dedotta irragionevolezza non rileva nel giudizio a quo, in quanto prospettata con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto dell'impugnazione del contribuente.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 10
co.
24/12/2002
n. 282
art. 5
co. 1
21/02/2003
n. 27
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte