Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali ivi previste - Applicazione della proroga a soggetto sottoposto ad Amministrazione straordinaria 'ex' d.lgs. n. 270 del 1999 nel caso in cui l'autorità fiscale non abbia già provveduto ad inscrivere il proprio credito nello stato passivo della procedura - Asserita irragionevolezza della disposizione denunciata - Erroneità dei presupposti interpretativi - Finalizzazione della proroga, delimitata ad un preciso ambito temporale, alla tutela del preminente interesse al regolare accertamento e riscossione delle imposte - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui si applica «ad un soggetto giuridico sottoposto ad Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99 nel caso in cui l'autorità fiscale non abbia già provveduto ad iscrivere il proprio credito nello stato passivo della procedura», in quanto la norma censurata, nel disporre la proroga dei termini decadenziali per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002, comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi, avvalendosi del "condono", «può accedere al meccanismo "premiale"» previsto dalla legge n. 289 del 2002 e chi invece, non potendovi aderire per il fatto del terzo - cioè dell'amministrazione finanziaria che non ha insinuato il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura -, «subisce soltanto il meccanismo "punitivo" della proroga dei termini per l'accertamento». Erronei sono i presupposti interpretativi da cui muove il rimettente: a) che la denunciata proroga dei termini per l'accertamento ha carattere "punitivo" nei confronti del contribuente che sceglie di non avvalersi del condono, potendosene avvalere; b) che il contribuente sottoposto ad amministrazione straordinaria non può accedere, anche volendolo, al condono se l'amministrazione finanziaria non ha provveduto ad insinuare il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura. Riguardo al primo presupposto, la proroga disposta dalla norma censurata ha la finalità non di "punire" chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale, che prevedibilmente derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono dei contribuenti; con ciò essa è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell'agevolazione medesima. Riguardo al secondo presupposto interpretativo, la legge n. 289 del 2002 e la correlativa prassi attuativa (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003) non escludono che il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza possa avvalersi delle disposizioni agevolative sopra citate, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione. Il fatto che l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto ad insinuare il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura non costituisce, pertanto, un ostacolo a che l'imprenditore sottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999 possa aderire al condono. Né può opporsi che, con la disciplina censurata, il legislatore ha previsto «termini di scadenza [...], sostanzialmente, indefiniti, per la notifica dell'avviso di accertamento», con ciò violando l'evocato art. 3 Cost., dato che il censurato art. 10 della legge n. 289 del 2002 ha eccezionalmente e transitoriamente disposto una proroga definita nel tempo (un biennio) dei termini previsti per la notificazione degli accertamenti tributari relativi ad alcuni anni d'imposta; sicché l'eccezionalità della situazione in cui si vengono a trovare gli uffici per l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. da 7 a 9 della legge n. 289 del 2000 e la precisa determinazione temporale della proroga giustificano una transitoria disciplina dei termini di notificazione degli accertamenti tributari, che ben può divergere da quella a regime.
In applicazione del medesimo principio v. le citate sentenze n. 11/2008, n. 21/2005, n. 413/2002 e n. 217/1998, nonché le ordinanze n. 66/1994 e n. 131/1988.