Sentenza 356/2008 (ECLI:IT:COST:2008:356)
Massima numero 32894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
22/10/2008; Decisione del
22/10/2008
Deposito del 31/10/2008; Pubblicazione in G. U. 05/11/2008
Titolo
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali ivi previste - Ritenuta violazione del diritto di difesa per asserito assoggettamento del contribuente all'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria per un termine indefinito - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga ex art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si avvalgano delle agevolazioni fiscali ivi previste - Ritenuta violazione del diritto di difesa per asserito assoggettamento del contribuente all'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria per un termine indefinito - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione per asserita lesione del diritto di difesa del contribuente, perché proroga i termini per la notificazione dell'accertamento previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche «per i contribuenti che non possono accedere al beneficio del condono e, quindi», assoggetta «ad un termine indefinito il cittadino alla azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria». Infatti, la disposizione denunciata fissa una proroga limitata ad un biennio e, perciò, non può mai comportare l'assoggettamento del contribuente all'azione di accertamento per un tempo indefinito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione per asserita lesione del diritto di difesa del contribuente, perché proroga i termini per la notificazione dell'accertamento previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche «per i contribuenti che non possono accedere al beneficio del condono e, quindi», assoggetta «ad un termine indefinito il cittadino alla azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria». Infatti, la disposizione denunciata fissa una proroga limitata ad un biennio e, perciò, non può mai comportare l'assoggettamento del contribuente all'azione di accertamento per un tempo indefinito.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 10
co.
24/12/2002
n. 282
art. 5
co. 1
21/02/2003
n. 27
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte