Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - Beneficio della rivalutazione contributiva - Esclusione - Lamentato ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Denunciata violazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale - Questione volta ad ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)». Premesso che, nella prospettazione del giudice a quo, la lesione degli indicati parametri costituzionali deriverebbe dal vaglio della correttezza di una sentenza della Corte di cassazione, giacché la questione viene espressamente sollevata al fine di «affinare l'interpretazione» della normativa onde pervenire «all'individuazione del significato maggiormente aderente al dettato costituzionale», risulta evidente non solo la incongruenza logica della motivazione, ma anche che la questione è stata impropriamente sollevata per ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della disposizione censurata
- Sulla normativa relativa alle provvidenze per lavoratori esposti all'amianto, v. la citata sentenza n. 434 del 2002.
- Per la inammissibilità di questioni volte a sollecitare un avallo interpretativo, v., citate, sentenza n. 147 del 2008, nonché ordinanze n. 124 e n. 157 del 2008.